Modifica delle norme per il rilascio di documenti validi per l’espatrio a favore di genitori di figli minori

Pubblicato il 10 luglio 2023 • Anagrafe

Al momento della richiesta della Carta d’identità elettronica (CIE), l’interessato avente figli minori, dovrà, come di consueto,   dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscano il rilascio del documento valido per l’espatrio, utilizzando l’apposita modulistica, a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne impedisca il rilascio.

Con il D.L. n. 69/2023 (Decreto Salva Infrazioni) è stata introdotta un'importante novità per il rilascio dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio:  l'art. 20 del citato Decreto Legge, infatti, modifica l' art.3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967 n.1185 recante "Norme sui passaporti” introducendo l’articolo 3 bis con il quale l’Autorità giudiziaria può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli”.

Il provvedimento giudiziale, che può avere una durata non superiore a due anni, è trasmesso, a cura della cancelleria del giudice competente, anche al Comune di residenza dell’interessato.