Voto Cittadini UE

Ultima modifica 18 gennaio 2024

Il diritto di voto dei cittadini dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza italiana

 

Elezione del Parlamento Europeo

In riferimento all’elezione del Parlamento Europeo i cittadini dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza italiana (normativa di riferimento: D.L. 24 giugno 1994, n. 408 convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483  e successive modif.) possono votare per i rappresentanti dell’Italia o per i rappresentanti del Paese di appartenenza.


A) Voto per i rappresentanti dell’Italia
È richiesta l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta del Comune di Cascina per l’elezione del Parlamento Europeo.
Al fine di ottenere l’iscrizione occorre presentare apposita istanza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine sia all’Italia;
  • età non inferiore ai diciotto anni;
  • registrazione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Cascina.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nel corso dell’anno di votazione per l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione (termine perentorio).
L’iscrizione nella lista elettorale aggiunta è gratuita.

B) Voto per i rappresentanti dello Stato di appartenenza

In alternativa all’espressione del voto per i rappresentanti dell’Italia, i cittadini U.E., che non hanno la cittadinanza italiana, possono votare per i rappresentanti dello Stato di appartenenza. In questo caso il voto deve essere espresso presso il competente Consolato/Ambasciata o lo Stato di origine.


Diritto di eleggibilità del cittadino UE

Il cittadino comunitario iscritto nella lista elettorale aggiunta del Comune di residenza può candidarsi al Parlamento Europeo nelle liste dei cittadini italiani.

Documenti che deve produrre:

  • un certificato attestante l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta;
  • la dichiarazione di accettazione della candidatura;
  • una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  • la dichiarazione di non essere candidato e di non voler presentare la candidatura in altri Stati dell’Unione per la medesima elezione.

Alla dichiarazione deve essere allegato un attestato dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. E’ necessario, inoltre, produrre una traduzione in lingua italiana dell’attestato, dichiarata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

 

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

(normativa di riferimento: D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197)

 

I cittadini U.E.  possono partecipare alla votazione per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
E’ richiesta l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative del Comune di Cascina.
Al fine di ottenere l’iscrizione occorre presentare apposita istanza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
  • possesso della capacità elettorale con riferimento all’Italia;
  • età non inferiore ai diciotto anni;
  • registrazione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Cascina.

La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nel corso dell’anno di votazione per le elezioni amministrative, l’istanza può essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

La domanda può essere presentata con una delle con le seguenti modalità:

1) consegna all'Ufficio Protocollo, Corso Matteotti;

2) invio tramile PEC o email all'indirizzo:elettorale@pec.comune.cascina.pi.it

3) invio tramite fax al n. 050 719150

 

Diritto di eleggibilità del cittadino UE

Il cittadino U.E., iscritto nell’apposita lista elettorale aggiunta, ha diritto di presentare la propria candidatura per l’elezione del Consiglio comunale.

Documenti che deve produrre:

  • un certificato attestante l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta;
  • la dichiarazione di accettazione della candidatura;
  • una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  • un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro d’origine dalla quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità. In merito all’attestato si precisa che il documento straniero va obbligatoriamente apostillato nel Paese di origine presso la Prefettura di zona. Inoltre, se il documento non giunge in Italia già in bilingue (straniera e italiana) va tradotto. Per la traduzione ci sono due possibilità: traduzione asseverata presso il tribunale o traduzione presso il Consolato del Paese di appartenenza con successiva apostille da parte della Prefettura italiana.

N.B.: Tutti i documenti devono essere presentati in forma originale.