Unioni civili

Ultima modifica 12 giugno 2018

COSA: È la specifica formazione sociale che due persone maggiorenni e dello stesso sesso possono costituire tra di loro istituita nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 76/2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 20 maggio 2016 n. 76 entrata in vigore dal 05 giugno 2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2016 n. 144 con il quale sono state dettate le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’articolo 1, comma 34, legge 20 maggio 2016, n. 76 al fine dell'avvio delle attività degli uffici comunali, in attesa dell’entrata in vigore dei decreti delegati previsti dall’art. 1, c. 28, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76
  • Decreto Ministero dell'Interno del 28 luglio 2016 che ha approvato le formule inerenti l'Unione Civile. 
  • Nella G.U. n. 22 del 27 gennaio sono stati pubblicati i  decreti attuativi della disciplina inerente le unioni civili:
    D.Lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76)
  • D.Lgs. n. 6 del 19 gennaio 2017 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76)
  • D.Lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017 (Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76


CHI:

  • Persone maggiorenni
  • Persone dello stesso sesso

Cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile

COME

  • La costituzione dell’unione avviene con una dichiarazione resa dalle parti, è necessaria la presenza di due testimoni. La dichiarazione viene registrata nel registro delle unioni civili, secondo formule di rito approvate dal Ministero. Non sono previste le pubblicazioni. Gli ultimi decreti attuativi hanno previsto ll'obbligo di indossare la fascia tricolore.
  • L’unione civile instaura automaticamente la comunione dei beni, se le parti non chiedono espressamente la separazione dei beni.
  • Ciascuna delle parti conserva il proprio cognome.
  • Le parti possono scegliere di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. In questo caso la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso

DOVE

  • Le parti hanno la possibilità di scegliere liberamente il Comune nel quale formalizzare l'unione civile in quanto la procedura non prevede come requisito la residenza nel Comune prescelto.
  • Per  avviare la procedura recarsi all'Ufficio di Stato Civile, Viale Comaschi n. 116 – Cascina (Pi) in orario d'ufficio: dal lun al ven dalle 8:30 alle 12:30; chiuso martedi mattina; mart e giov dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

La procedura prevede due fasi:

  1. Richiesta congiunta da formalizzare recandosi presso l'Ufficio di Stato Civile: contestualmente alla sua redazione tale richiesta  viene sottoscritta anche dall'Ufficiale di Stato Civile.  A questa richiesta delle parti interessate segue l'istruttoria dell'Ufficio di Stato Civile
  2. Formalizzazione dell'Unione Civile nella data stabilita e sua trascrizione nei registri di Stato Civile.

QUANDO

Per avviare la procedura recarsi all'Ufficio di Stato Civile, Viale Comaschi n. 116 – Cascina (Pi) in orario d'ufficio: dal lun al ven dalle 8:30 alle 12:30; chiuso martedi mattina; mart e giov dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

COSA OCCORRE E COSTI

  • documenti di identità delle parti;
  • documenti di identità dei due testimoni;
  • nulla osta e/o attestazioni equipollenti relative alla capacità all’unione civile nel caso di richiedenti stranieri. A tutela del diritto di poter contrarre unioni civile anche con cittadini di Paesi che non riconoscono le unioni, il  d.lgs. n. 6/2017 permette che il nulla osta delle autorità possa essere sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato o dichiarazione sostitutiva
  • COSTI: i medesimi previsti per i matrimoni, eccetto che per le pubblicazioni non previste nel caso di unione civile

CHI E’ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dell’UOC Stato Civile Dott. Andrea Turbati
PEC:statocivile@pec.comune.cascina.pi.it

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