Separazione e Divorzio in comune

Ultima modifica 23 luglio 2021

SEPARAZIONE E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
(art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014)

Con riferimento a tali procedure si informa che occorre presentare una richiesta congiunta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi, oppure del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per la stipula di un accordo consensuale di: separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 
L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
  • L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
  • Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, con riferimento al periodo occorrente di separazione personale dei coniugi.

Iter:

  • richiedere informazioni sulla documentazione occorrente (vedere i recapiti sotto indicati) di persona o per telefono;
  • fissare un appuntamento per il giorno dell'accordo.

Il giorno stabilito, l'ufficiale di stato riceve da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio. L'accordo sarà compilato e sottoscritto dalle parti, successivamente sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma e la registrazione dello stesso, il quale potrà concludersi NON PRIMA che siano trascorsi 30 giorni (in analogia con i termini stabiliti dalla convenzione di negoziazione avvocati di cui all'art. 2 comma 2 d.l. 132/2014). Nel tempo intercorrente l'U.S.C. potrà eseguire controlli circa le dichiarazioni rese. La mancata presentazione per la conferma annulla l'accordo ed il procedimento sarà chiuso senza provvedimento, dandone comunicazione agli interessati. Alla data del secondo appuntamento si procede con la conferma dell'accordo, pertanto i due coniugi dovranno ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile. 
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Documenti da presentare

  • documenti d'identità dei coniugi;
  • entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
  • sentenza di separazione (nel caso di divorzio);
  • precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).

Costi: 

  • Produzione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di € 16,00 all'atto della firma dell'accordo di conferma davanti all'ufficiale di stato civile, mediante: BONIFICO BANCARIO A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE SUL CONTO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASCINA: CODICE IBAN IT 24 J 08562 70910 000000057026- causale versamento: adempimenti art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014;
  • VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO CCP 13583562 INTESTATO A COMUNE DI CASCINA – SERVIZIO TESORERIA – causale versamento: adempimenti art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014.
  • Per informazioni occorre presentarsi personalmente durante l'apertura al pubblico degli sportelli dell'ufficio di stato civile, oppure telefonare direttamente agli ufficiali di stato civile.

Riferimenti normativi:

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 - Supp. Ordinario n. 84).