Ricorsi avverso le sanzioni amministrative

Ultima modifica 3 luglio 2019

Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, chiedendo che siano valutate le sue ragioni. 
 

Ricorso amministrativo

Per le violazioni al Codice della strada deve essere diretto al Prefetto e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) all'indirizzo: Comando Polizia Municipale viale Comaschi 116 Cascina, 56121 Cascina, oppure consegnato personalmente presso: 
 

  • Centrale operativa del Comando allo stesso indirizzo nell’orario di ricevimento al pubblico tutti i giorni, escluso festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 


Il ricorso potrà essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata ma il procedimento avrà certamente un iter più lungo di quello menzionato in precedenza. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.

Scarica il modulo per il ricorso

 

Ricorso giurisdizionale


Per le violazioni al Codice della strada l'autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Pisa, situata in Via Palestro, n. 39 - 56100 PISA entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato. Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.   
                                 

Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.

I due tipi di ricorso sono alternativi. Infatti non è possibile ricorrere ad entrambe le Autorità perché rivolgersi all’una esclude automaticamente l’altra. Si ricorda che la sanzione non deve essere pagata poiché in tale circostanza il ricorso sarà dichiarato inammissibile sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Per quanto riguarda le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada la legge (689/81) prevede un procedimento contenzioso diverso da quello descritto in precedenza. In tal caso gli interessati possono far pervenire all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione. L’Autorità è indicata nel verbale stesso (Sindaco, Prefetto, Presidente Regione ecc.) a seconda delle relative competenze. Queste ultime esaminati i documenti e gli argomenti esposti se ritengono fondato l’accertamento emettono ordinanza ingiunzione di pagamento; in caso contrario ordinanza motivata di archiviazione. Una volta notificata l’ordinanza ingiunzione di pagamento il destinatario avrà a sua disposizione 30 giorni di tempo per proporre opposizione al Giudice di Pace di Cascina con le stesse avvertenze contemplate nel ricorso alle sanzioni del codice stradale.
 

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Contenzioso della Polizia Municipale di Cascina ai seguenti recapiti:

tel. 050/719355 (centrale operativa);
fax 050/700235
e-mail centralepm@comune.cascina.pi.it