Produzione di energia da fonti rinnovabili

Ultima modifica 12 giugno 2018

Le procedure autorizzative da seguire per richiedere l'installazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili variano in base alla tipologia, alla grandezza ed alla potenza dell'impianto stesso.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti norme:
Norme nazionali
• Le Linee Guida nazionali sulle fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) applicate direttamente anche in Toscana a partire dal 2 gennaio 2011;
• Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011.
Alle quali si è aggiunto il recente D.L. n. 70/2011, non ancora convertito in legge, che ha previsto la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività [SCIA] in luogo della Denuncia di Inizio Attività [DIA] per alcune tipologie di interventi edilizi.
Norme regionali
• Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)", entrata in vigore il 24/03/2011;
• Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, "Disposizioni in materia di energia", in attesa di aggiornamento
Pertanto i titoli abilitativi necessari in Toscana dal 29 marzo 2011,  sono diversi e, più precisamente:
• una semplice comunicazione preventiva (cosiddetta "attività libera") al Comune, da inviarsi anche per via telematica;
• DIA/SCIA (dichiarazione di inizio attività ai sensi della LR 1/2005 e LR 39/2005/segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.);
• PAS  (Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi del Dlgs 28/2011)
La DIA/SCIA, la PAS e la Comunicazione preventiva (laddove permesse) tengono luogo delle autorizzazioni energetiche ed edilizie. Se la zona è sottoposta a particolari vincoli (un vincolo paesaggistico o idrogeologico o altro) dovranno comunque essere acquisiti i nullaosta specifici. Per esempio, in caso di impianto sottoposto a DIA da realizzarsi in area con un vincolo paesaggistico, a norma del Dlgs 42/2004, dovrà comunque essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.

Si ritiene opportuno un breve cenno sia sui contenuti della comunicazione di inizio lavori sia sulla Procedura Abilitativa Semplificata, come disciplinata dal D.Lgs. n. 28/11.
Comunicazione preventiva al Comune.
L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che non necessitano di titolo edilizio, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della LRT n. 1/05 e ss. mm. e ii., è disciplinata dall'art. 17 della LRT n. 39/05 e ss. mm. e ii. e, pertanto è soggetto alla presentazione, venti giorni prima di dare inizio ai lavori, di una comunicazione di inizio lavori, a firma dell'avente titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
A tale comunicazione, salvo i casi di cui all'art. 27, comma 20, della L. n. 99/09 e di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 115/08, deve essere allegata la seguente documentazione:
• le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normative di settore;
• i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori;
• relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato;
• dichiarazione del medesimo tecnico che attesti di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente ed asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Procedura Abilitativa Semplificata
La disciplina relativa alla procedura abilitativa semplificata è quella di cui all'art. 6 del D.Lgs. n 28/11.
Trenta giorni prima di iniziare i lavori, il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da:
• una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie;
• elaborati grafici necessari ad illustrare l'intervento;
• elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
• atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. o, in alternativa, gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l'ottenimento degli stessi d'ufficio. In tal caso il termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso oppure fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ex L. 241/1990 e ss. mm. e ii.
Qualora entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11, l'Amministrazione Comunale notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consigli dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione senza che l'Amministrazione Comunale abbia notificato all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori e trasmettere un certificato di collaudo finale, rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione nonché ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classa mento catastale.
L'art. 44, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 28/11 stabilisce le sanzioni amministrative da applicare nel caso di interventi eseguiti in assenza di PAS o in difformità da quanto nella stessa dichiarato o di violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la PAS

Procedure amministrative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Di seguito, per ciascuna tipologia di impianto, si riporta un riepilogo delle procedure amministrative necessarie per la sua realizzazione.