Autorizzazioni emissioni sonore temporanee

Ultima modifica 29 agosto 2023

Il  DPGRT 2/r/2014, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dice m b r e 1998 , n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)", prevede che lo svolgimento di attività temporanee per manifestazioni e cantieri edili, sia subordinato al rilascio da parte dell'Amministrazione comunale di apposita autorizzazione, secondo le specifiche disposizioni contenute nel medesimo Delibera per le quali si rimanda integralmente allo stesso.

  1. Se la manifestazione NON COMPORTA il superamento dei valori limite di immissione previsti per l’area in oggetto dalla zonizzazione acustica indicata dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica [PCCA], dovrà essere acquisita, ai sensi dell'art. 15 del DPGR n.2/R/2014, la necessaria autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione stessa. Nel caso di manifestazione di durata superiore a 3 giorni dovrà essere trasmessa al Servizio Ambiente, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento, idonea dichiarazione a firma di tecnico abilitato in acustica attestante il rispetto dei valori limite di immissione di cui all'art.2, comma 3 della L.447/95;
  2. Se la manifestazione COMPORTA il superamento dei valori limite di immissione previsti per l’area in oggetto dalla zonizzazione acustica indicata dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica [PCCA], dovrà essere acquisita, ai sensi dell'art.16 del DPGR n.2/R/2014, la necessaria autorizzazione in deroga per il superamento dei suddetti limiti, presentando, almeno 45 gg prima dell'evento, al Protocollo generale, la richiesta in bollo dell'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora corredata di:
    • copia del documento di riconoscimento;
    • descrizione dell'impianto sonoro con l’elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti indicati per quella area della zonizzazione;
    • planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000, in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti, le strade di comunicazione e la zonizzazione acustica. 

Si informa che la normativa prevede anche che possono essere rilasciate, nella stessa area, anche se riferite ad eventi o sorgenti di rumore diverse, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l’anno come di seguito riportato:

a) se all’aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;

2) venticinque giorni per le aree di classe IV;

3) venti giorni per le aree di classe III;

4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previs to ai commi 5 bis e 5 ter;

b) nell’ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all’aperto ed organizzate da soggetti privati:

1) venti giorni in aree di classe V e VI;

2) quindici giorni in aree di classe IV;

3) dieci giorni in aree di classe III;

4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;

c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate. 

 

LA MODULISTICA è reperibile sul sito nella sezione “Modulistica Ambiente”, dove potranno essere reperiti i seguenti modelli:

  1. Domanda di autorizzazione all'emissione sonora temporanea di cui all’art.15 del DPGRT2/r/2014 per attività temporanee e manifestazioni in aree al di fuori di quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo e che non comportino il superamento dei limiti acustici di zona - MODELLO ART.15;
  2. Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora, di cui all’art.16 del DPGRT2/r/2014 per attività temporanee e manifestazioni in aree al di fuori di quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo e che comportino il superamento dei limiti acustici di zona - MODELLO ART. 16;
  3. Domanda di autorizzazione all'emissione sonora temporanea per cantieri edili - MODELLO CANTIERI.