TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO - LA LEGGE REGIONALE 65/2020

Ultima modifica 6 novembre 2020

La recente approvazione del nuovo testo di legge della Regione Toscana sul terzo settore intervenuto nel luglio 2020 (LRT 65/2020)  ripropone alcune innovazioni previste dal decreto legislativo 117 del 2017 relativo alla stessa materia. Vi sono contenute particolari novità ed interessanti possibilità di collaborazione con la pubblica amministrazione, in particolare con la Regione e gli  enti locali.

In primo luogo la legge regionale all’articolo 3 accoglie per le proprie attività quanto previsto dall’articolo 55 del dlgs 117/2017 in ambito di terzo settore, e cioè un ruolo al terzo settore in materia di co-programmazione e co-progettazione ispirandosi ai principi di “trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.”

Tanto per le Regioni che per gli enti locali è prevista la possibilità di realizzare con il coinvolgimento del terzo settore l’attività di co-programmazione che il testo di legge regionale definisce come quell’attività volta alla individuazione dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari.

Il successivo articolo 10 illustra i principi in tema di procedimento per la co-programmazione, utili a definire il percorso e le fasi del procedimento che coinvolgono Regione ed enti locali da una parte e enti del terzo settore dall’altra.

E’ interessante il comma 2 che prevede che “Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell’ambito della propria autonomia regolamentare.”

Nella legge regionale la co-progettazione di cui all’articolo 11 e il relativo procedimento di cui all’articolo 13 riguarda la Regione, gli enti locali in forma singola o associata.

L’articolo 7 elenca le attività espressamente previste per la consulta regionale del Terzo settore: in particolare

“a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in mate ria di Terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della present e legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull’applicazione della present e legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione ,

anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.”

Di particolare interesse è la previsione dell’articolo 8 in cui si illustrano gli interventi di sostegno al volontariato ad iniziativa della Regione.

Infine all’articolo 18 è la possibilità di concedere in comodato i beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell’articolo 71 del d.lgs. 117/2017.