Residenza

Ultima modifica 11 luglio 2023

COME OTTENERE SUBITO LA RESIDENZA

(DPR 223/1989, DL 5/2012, D.lgs 30/2007, D.lgs 286/1998)

L'ACCESSO AL SERVIZIO E' POSSIBILE SOLO SU APPUNTAMENTO

E' POSSIBILE FISSARE, MODIFICARE O ANNULLARE UN APPUNTAMENTO ATTRAVERSO I SERVIZI ON-LINE O PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO demografici@comune.cascina.pi.it

La dichiarazione di cambio di residenza deve essere resa da parte dei cittadini italiani o stranieri provenienti da altro Comune italiano o da uno Stato estero, che intendono trasferire la propria residenza nel Comune di cascina.

Tale dichiarazione deve essere resa anche da parte dei cittadini di Cascina che intendono cambiare abitazione nell'ambito dello stesso Comune, anche senza recarsi agli sportelli con le seguenti modalità:

       Oppure:

  • SCARICARE IL MODULO MINISTERIALE CHE INTERESSA TRA QUELLI NELL'APPOSITA SEZIONE DELLA MODULISTICA e STAMPARLO:
  • COMPILARE: La dichiarazione di residenza deve essere completa in particolare di:
    • indicazione del titolo di occupazione dell'immobile di dimora abituale, compilando accuratamente l'apposita sezione della Dichiarazione di residenza.
    • Per quanto riguarda patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, non viene più rilasciata la ricevuta, in quanto l'aggiornamento dei dati nel database della Motorizzazione è immediato.
  • FIRMARE IL MODULO: ogni persona maggiore di età all'interno della famiglia che si trasferisce deve firmare il modulo; se invece si proviene da indirizzi diversi, ognuno dovrà compilare un modulo personale con indicazione della diversa provenienza.
  • ALLEGARE: fotocopia documento di identità valido PER OGNI PERSONA che si trasferisce, eventuali documenti riteniti utili.
  • Se la dichiarazione di residenza è resa da un cittadino non appartenente all' Unione Europea dovranno essere prodotti anche i documenti indicati nell' Allegato A.
  • Se la dichiarazione di residenza è resa da un cittadino appartenente all'Unione Europea (ma non italiano) dovranno essere prodotti anche i documenti indicati nell' Allegato B.
  • TRASMETTERE con una delle seguenti modalità:
    • via pec all'indirizzo: demografici@pec.comune.cascina.pi.it;
    • via mail ordinaria: demografici@comune.cascina.pi.it;
    • con raccomandata a.r. all'indirizzo UFFICIO ANAGRAFE-COMUNE CASCINA, Viale Comasco Comaschi n. 116-56021 CASCINA PI
    • CONSEGNA A MANO A : UfficioProtocollo, Corso Matteotti n. 90 dal lun al ven dalle 8:30 alle 12:30 e mart e giov dalle 15:00 alle 17:00 (l'orario potrebbe subire variazioni, verificare sempre prima di accedere ai servizi)
    • ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI:
    • Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Martedì mattina CHIUSO) -
    • Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
    • consultare sempre il sito per eventuali variazioni di orario in occasione ad esempio di festività, patrono o altre evenienze

AVVERTENZE:

  • Il numero civico o numero interno relativo al nuovo indirizzo  DEVE ESSERE GIA' ATTRIBUITO IN ANAGRAFE, pertanto verificare e se si necessita di nuova attribuzione CHIEDERE l'attribuzione del civico o interno tramite il modulo richiesta numero civico

Se non si ha la possibilità di scaricare il modulo dal sito del Comune, recarsi a sportello.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

COSA SI INTENDE CON  FAMIGLIA ANAGRAFICA

Nel caso in cui l'abitazione sia già occupata da altre persone:

a) Se le due famiglie sono legate da vincoli di parentela/affinità, costituiranno obbligatoriamente un unico foglio o stato di famiglia anagrafico, e l'intestatario del nucleo già residente verrà informato della modifica dello stato di famiglia.
b) Se le due famiglie non sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, dovranno dichiarare se intendono: costituire un unico nucleo familiare in ragione dell'esistenza di vincoli affettivi; oppure costituire distinti nuclei familiari.
Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art 4, comma 1, D.P.R. n. 223/89).
"La prova dei "vincoli affettivi" viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di cui all'art. 4."

Lotta all'occupazione abusiva di immobili (Legge 23.05.2014, n. 80)

Art. 5: Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.
Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

VADEMECUM SEPI 01042022
11-07-2023

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