Esenzione della Cosap e ampliamento gratuito del suolo pubblico

Pubblicato il 28 maggio 2020 • Comune

L’Amministrazione Comunale, con la Delibera di Giunta n. 62 del 25 maggio, ha approvato alcune misure dirette a sostenere l’economia locale per incentivare la ripresa a seguito delle chiusure forzate indotte dall'adozione di misure anti-COVID 19.
In particolare è stato deciso di :
-  esonerare dal versamento del canone concessorio relativo al suolo pubblico le categorie economiche titolari di concessioni o autorizzazioni, per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2020;
-  snellire l'iter burocratico relativo alla richiesta di concessione di suolo pubblico. Si indicano di seguito  le nuove modalità procedurali semplificate:

  • le comunicazioni di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbono essere inviate mediante p.e.c. a SEPI Spa, con allegata la sola planimetria e non in bollo. Occorrerà produrre anche la dichiarazione di consenso del titolare delle attività limitrofi nel caso di sovrapposizione di spazio o di copertura dell’ingresso o vetrina: in ogni caso la concessione terminerà il 31.10.2020;
  • che ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti pubblici di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di attività di somministrazione o artigianali di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività di cui sopra, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42l, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
  • che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta inteso che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, non oltre il 31.12.2020;
  • che per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità anche legate ad eventi di protezione civile le strutture mobili di cui al punto precedente devono comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti.

E’ inoltre in corso di valutazione, di concerto con la società Sepi spa, di estendere l’esenzioni stabilite dall’art. 181 del  D. L. 19 maggio 2020,n. 34, e le semplificazioni adattate col presente atto, dal 1.03.2020 fino al 31.12.2020.