Terre e rocce da scavo: produzione e riutilizzo

Ultima modifica 20 giugno 2019

In tema di TERRE E ROCCE DA SCAVO, a seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:

  1. Art.185 c.1 lett. c)  D. Lgs 152/2006:  terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione;
  2. DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica;
  3. D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.

Il DPR 13 giugno 2017 n. 120 indica le condizioni che devono essere rispettate affinchè le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto. In particolare:

  • TRS utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo,
  • TRS che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superori ai limiti previsti nella Tab. 1 All. 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1); possono invece contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro - PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
  • TRS che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali,

Gli adempimenti da seguire ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:

  • cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3): invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000);
  • cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m3) non soggetti a VIA o AIA:invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000) prevista dall'art.21;
  • cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3) soggetti a VIA o AIA: redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva.

ATTENZIONE: Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta, di norma, la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.

FAQ - Fonte ARPAT TOSCANA

MODULISTICA - Fonte ARPAT TOSCANA