Regolamento Edilizio Unico

Ultima modifica 12 giugno 2018

Il presente Regolamento si inserisce nel complesso di azioni del Piano Strategico dei Comuni dell'Area Pisana, con l'intento di fornire un primo, immediato e soprattutto unitario strumento gestionale agli uffici tecnici, ai professionisti, alla comunità.

Il modello partecipativo che caratterizza le più recenti disposizioni di legge, ha enormemente modernizzato il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini affidando sempre più alla prima il ruolo di concertatore/propositore ed ai secondi quella di asseveratori, consapevoli, della conformità delle proprie azioni alle regole.

Perché il binomio regole/azione autoreferenziata risulti efficiente ed efficace è necessario tuttavia un salto di qualità da parte di entrambi gli attori del procedimento amministrativo.

Le moderne normative devono pertanto, da un lato, essere ispirate a rigorosi principi di organicità, sinteticità, immediatezza, equità, mentre l'utenza dovrà essere attivamente partecipe alla formazione delle regole stesse ma soprattutto principale presidio, per il ruolo che l'odierno quadro normativo le conferisce, della legalità e dell'efficacia della azione di governo del territorio.

Per questi motivi l'obbiettivo del Regolamento è quella di fornire, in controtendenza alle logiche manualistiche e compendiali che ancora oggi caratterizzano moltissimi regolamenti comunali, un quadro minimale di regole ragionevoli, di taglio soprattutto operativo, che vadano solo ad integrare e, ove possibile, a coordinare il già vastissimo complesso di norme statali e regionali che regola la materia dell'edilizia.

Il regolamento è quindi impostato su principi di organicità, sinteticità e sussidiarietà. In ragione di tanto tratta unicamente le materie che ad esso sono state affidate dalle normative statali e regionali, in particolare il DPR 380/01 , la L.R. 1/05 ed i suoi Regolamenti di Attuazione.

Gli argomenti sono ordinati sostanzialmente in tre parti principali secondo la stessa sequenza temporale che contraddistingue la realizzazione di un organismo edilizio: la prima contiene le disposizioni per la presentazione dei progetti, la seconda tratta nelle varie componenti i requisiti delle costruzioni (non disciplinati da altre disposizioni) e la terza tratta la gestione del cantiere sotto il profilo formale ed esecutivo fino alla ultimazione dell'opera.

Completano il testo una breve sezione relativa alle sanzioni e le disposizioni transitorie e di raccordo. Queste ultime assumono particolare importanza nel periodo immediatamente successivo alla approvazione del Regolamento da parte dei singoli Comuni. A causa della commistione di norme tra i regolamenti edilizi e quelli urbanistici (riscontrabile peraltro nell'intero panorama nazionale), sarà necessario infatti intervenire con varianti ad hoc nei regolamenti urbanistici al fine di riportare correttamente ciascuna norma nel proprio ambito, come indicato dalla Legge.

Una considerazione a parte va fatta in ordine alla individuazione delle definizioni e dei parametri urbanistici ed edilizi che l'art. 144 della L.R. 1/05 affida al Regolamento Edilizio. Alla data di stesura del presente testo è infatti in fase di revisione avanzata la proposta di regolamento regionale formulata da ANCI - INU nel luglio 2010 e presentata a Scandicci nell'autunno scorso: in pendenza di tale definizione, si è ritenuto di acquisire integralmente il documento di cui sopra riservandosi di estrarre le parti che verranno ritenute necessarie al dimensionamento degli strumenti urbanistici ed alla gestione degli atti di governo.

Gli allegati saranno costituiti principalmente dalla modulistica, anch'essa unificata, che non ha natura regolamentare e pertanto verrà approvata successivamente e separatamente con provvedimenti dirigenziali

Ulteriori ausili in forma di allegati, appendici o sezioni dedicate dei rispettivi siti web comunali sono allo studio allo scopo di fornire riferimenti normativi, aggiornamenti, profili operativi dei singoli procedimenti e subprocedimenti, giurisprudenza, approfondimenti interpretativi e quant'altro utile a snellire sempre più il rapporto tra l'utenza e la Pubblica Amministrazione.

In conclusione il Regolamento Unificato nasce e si propone come strumento dinamico, perfettibile sino dal suo esordio con i miglioramenti che la sua stessa applicazione suggerirà agli operatori tutti e che le Amministrazioni recepiranno costantemente.

Solo gli obbiettivi dovranno mantenersi invariati: disporre di un regolamento costituito sempre più di principi generali e sempre meno di regole specifiche, che esprima appieno le funzionalità offerte dal modello prestazionale delle più recenti normative tecniche, che si relazioni efficacemente, con coerenza e chiarezza di linguaggio con gli strumenti urbanistici e con le disposizioni normative statali e regionali.

Regolamento Edilizio Unico 
Allegato A - Disposizioni diversificate in rapporto alle specificità dei singoli comuni
Allegato B  - Definizioni