Prestazioni sociali: assegno di maternità

Ultima modifica 12 marzo 2024

INFORMAZIONI SUGLI ASSEGNI DI MATERNITA' 
Nel quadro delle politiche di sostegno alla famiglia , l'assegno di maternità è una misura di sostegno economico  per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento concesso alle madri dai comuni ed erogato dall'INPS   volto al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare e di contrasto alla povertà.

ASSEGNO DI MATERNITA’ (LEGGE 448/98, ART. 66, RECEPITO SUCCESSIVAMENTE DAL DECRETO L.GS. N. 151/01 ART. 74)

La domanda deve essere sottoscritta e presentata perentoriamente entro 6 (sei) mesi dalla nascita o dall' ingresso del figlio nel nucleo anagrafico, pena la decadenza dal beneficio;
il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* il quale varia per ogni anno solare in base alle valutazioni ISTAT, tale assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a  livello stabilito.
Rivalutazione per l' anno 2024:   
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, il dipartimento per le politiche della famiglia ha fissato la rivalutazione per l' anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell' assegno di maternità ai sensi del suddetto decreto, per cui , la misura dell' assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l' anno 2024, per le nascite, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad euro 404,17;  per le domande relative al medesimo anno, il valore dell' indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 20.221,13.   
Per visionare il comunicato sulla Gazzetta Uffciale n. 31 del 7/02/2024 clicca qui

A chi è rivolto
E' rivolto alle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno o rifugiate politiche,

che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali dell' indennità di maternità  ( per info clicca qui)

nè beneficiano di indennità di maternità di cui all' art. 75 del decreto n. 151/2011 (per info clicca qui)

  • Per ogni figlio nato in Italia e regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
  • Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione senza affidamento o in affidamento preadottivo,.
  • Il beneficio può essere concesso se il minore, se è italiano, non abbia superato i sei anni di età; se straniero, non abbia superato la maggiore età;

Rivalutazione per l' anno 2023, della misura e dei requisiti economici per l' assegno di maternità. Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023        clicca qui

Dove e quando fare la domanda: 

La domanda deve essere presentata compilando la form online (accedendo con Spid) sul sito istituzionale dell'ente alla sezione SERVIZI ONLINE - SERVIZI PER IL SOCIALE E LA CASA e, una volta effettuato l'accesso, selezionando la relativa voce.

Oppure, in alternativa, può essere utilizzata la seguenti modalità:

 

L'importo dell'assegno di maternita', rideterminato di anno in anno secondo quanto indicato dall'istituto INPS, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni una tantum.

 

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI   - Abrogato da marzo 2022 -

Attenzione: a partire dal mese di marzo 2022, questa misura di sostegno alla natalità verrà abrogata perché assorbita dal nuovo assegno unico e universale, in base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230. Per tale motivo, per l'anno 2022, pressi i comuni possono essere richiesti esclusivamente i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO; tutte le informazioni relative al nuovo assegno unico e universale e le modalità per fare domanda, sono reperibili alla pagina del sito INPS dedicata, al seguente link:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico

L' assegno al nucleo familiare con tre figli minori è stato abrogato dal 1 marzo 2022 e sostituito con l' assegno unico e universale in base al Decreto Legislativo n. 230/2021, per tanto NON VA PIU' PRESENTATA la domanda al Comune di RESIDENZA.-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

NOTA BENE: DAL 2 GENNAIO 2015 E' ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO ISEE, PER TANTO PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE RIVOLGERSI AI CENTRI CAAF PER RICHIEDERE IL NUOVO ISEE COME  DISPOSTO DALLA NUOVA NORMATIVA D.P.C.M. N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013.  
La Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessario a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni  sociali agevolate.

NOVITA' (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 previsto dall' art. 5 del decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214): le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di perosne con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi delle agenzie delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell' INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali, ed indennitari erogate dall' INPS).

Per informazioni è possibile contattare l' ufficio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, ai seguenti recapiti:

Ufficio Politiche Sociali
Viale Comaschi n. 116
tel. 050-719312
e-mail   rfarsace@comune.cascina.pi.it