Salta al contenuto principale

Normativa per la tutela degli animali

Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026, 10:56

Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali:

Il consiglio comunale ha approvato con delibera G.C. n.60 del 23.12.2008 un "Regolamento comunale per la tutela degli animali" redatto dai Comuni di Buti, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano e Vecchiano. Tale impegno è scaturito dalla necessità di stilare un regolamento comunale condiviso e unificato, volto a fornire indirizzi comportamentali di corretta custodia degli animali, nonché a costituire uno strumento concreto di intervento per i soggetti preposti al controllo e alla prevenzione sul territorio (Polizia Municipale, USL, Servizio Tutela Ambienale, ecc).
Questo documento integra la attuale normativa nazionale e regionale e si pone l'obiettivo di favorire un rapporto equilibrato tra la tutela degli animali, della salute pubblica e dell'ambiente. 
Nel testo sono contenute: una serie di disposizioni generali relative ai valori etici, culturali e alle pratiche vietate, delle norme puntuali relative alla corretta custodia degli animali e le disposizioni sanzionatorie da applicare in caso di inosservanza.

Normativa internazionale
Normativa nazionale e regionale
Codice Civile

CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA APPLICABILE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Al fine di fare chiarezza sulla normativa attualmente applicabile sul territorio comunale in merito alla tutela degli animali, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno fornire alcuni importanti chiarimenti alla cittadinanza.
In considerazione del fatto che il vigente “Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali” è stato approvato in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della Legge Regionale Toscana n. 59/2009, per un fondamentale principio legato alla gerarchia delle fonti del diritto e alla successione delle leggi nel tempo, la norma regionale (fonte sovraordinata) prevale sul regolamento locale.
Di conseguenza, alcune specifiche disposizioni del regolamento comunale non sono più applicabili in quanto implicitamente superate.
Tuttavia, si precisa che la Legge Regionale n. 59/2009 ha modificato solo le norme generali sui cani, sui gatti e sul commercio, lasciando totalmente in vigore le dettagliatissime tutele specifiche che il Comune ha previsto per volatili, pesci, cavalli e biodiversità, le quali rappresentano un obbligo tassativo sul territorio comunale. 

1. Disposizioni del Regolamento Comunale superate dalla Legge Regionale e quindi non più applicabili
In base al principio di gerarchia delle fonti, la Legge Regionale n. 59/2009 prevale sulle  seguenti norme comunali antecedenti, per cui non sono più applicabili le disposizioni del regolamento nelle seguenti parti: 

  • La "proprietà" degli animali liberi: L'Articolo 3, penultimo periodo del Regolamento, nella parte in cui attribuiva al Sindaco il "diritto di proprietà" sugli animali liberi del territorio, è superato. La Legge Regionale chiarisce che il Sindaco ha compiti di vigilanza e responsabilità limitati a quanto previsto dal D.P.R. 31 marzo 1979 n. 150.
  • I termini di iscrizione all'Anagrafe Canina: L'Articolo 7, comma 8 del Regolamento rimandava alla vecchia e abrogata L.R. 43/95. Oggi i cittadini devono fare riferimento esclusivamente alla L.R. 59/2009, che impone l'obbligo di identificazione e iscrizione tramite microchip entro il 60° giorno di vita del cane.
  • I limiti orari di esposizione commerciale degli animali: L'Articolo 6, commi 6 e 6-bis del Regolamento vietava l'esposizione al pubblico degli animali nei negozi o in forma ambulante per più di 4 ore giornaliere. Questo limite è stato rideterminato dalla Legge Regionale (Art. 12), che fissa il massimo a 5 ore giornaliere per gli esercizi fissi e a 12 ore per le attività ambulanti o occasionali.

2. Disposizioni del Regolamento Comunale (in vigore e applicabili), con riferimento a benessere, detenzione, cani e gatti
Tutte le disposizioni comunali sul benessere e sulla corretta detenzione che non contrastano con la legge regionale rimangono obbligatorie e sanzionabili:

  • Status dei gatti liberi (Patrimonio Indisponibile dello Stato): In conformità con l'Articolo 8, comma 4 del Regolamento comunale, i gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Tale disposizione sancisce la tutela del loro stato di libertà, vietando a chiunque il confinamento forzato di animali sani o la loro arbitraria sottrazione dall'habitat naturale.
  • Tutela delle colonie feline in caso di opere edili (Art. 8, comma 7): Resta pienamente valido e operativo l'Articolo 8, comma 7 del Regolamento. I vari soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili in aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline devono provvedere, prima dell'inizio dei lavori e in fase di progettazione, a un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. Tale sito, di norma, deve essere ubicato in zona adiacente al cantiere, deve consentire l'accesso ai curatori della colonia ("gattari") per la cura e l'alimentazione, e prevede l'obbligo di rimettere gli animali sul territorio di origine al termine dei lavori.
  • Divieti di detenzione in locali inidonei: Resta tassativamente vietato detenere animali in isolamento o in ambienti separati dall'abitazione (quali soffitte, cantine, garage, rimesse, terrazzi o balconi) qualora vi sia assenza di luce naturale, ventilazione sufficiente, o spazio idoneo al movimento.
  • Animali lasciati in automobile: È consentito lasciare animali nell'abitacolo solo per brevi periodi e con finestrini che garantiscano il ricircolo dell'aria. Durante la stagione estiva, questo è ammesso esclusivamente se l'auto è parcheggiata all'ombra per tutta la durata della sosta.
  • Dimensioni minime dei recinti per cani: La Legge Regionale non entra nel dettaglio delle misure, pertanto l'Articolo 7 del Regolamento è l'unica norma applicabile sul territorio: un cane custodito in recinto deve disporre di uno spazio non inferiore a 8 mq, con un incremento di almeno 4 mq per ogni cane aggiuntivo. Il recinto deve includere una cuccia isolata dal suolo, impermeabile e proporzionata alla taglia dell'animale.
  • Regole tassative per l'uso della catena: La detenzione alla catena è consentita solo in via alternativa (o nelle ore diurne o nelle ore notturne). La catena deve essere lunga almeno 6 metri, scorrere su un cavo aereo di almeno 3 metri (fissato a massimo 2 metri d'altezza) e disporre di moschettoni rotanti alle due estremità per evitare il rischio di strangolamento.
  • Obbligo rimozione deiezioni solide: I conduttori di cani hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni solide in tutti gli spazi pubblici e devono essere sempre muniti di idonea attrezzatura per la raccolta.

3. Tutele specifiche del Regolamento Comunale (in vigore e applicabili), con riferimento a Volatili, Pesci, Cavalli 
Poiché la Legge Regionale non disciplina questi dettagli, il Regolamento Comunale resta l'unica fonte di tutela locale:

  • Volatili (Uccelli): Le specie sociali devono essere tenute almeno in coppia. Le voliere e le gabbie devono rispettare dimensioni geometriche precise calcolate sull'apertura alare del volatile più grande: due lati della gabbia devono misurare almeno 5 volte l'apertura alare e un lato almeno 3 volte l'apertura alare. Ogni esemplare in più comporta un aumento minimo dello spazio del 30%.
  • Animali Acquatici (Pesci): La capienza minima assoluta di un acquario deve essere di 30 litri. Il calcolo dello spazio deve prevedere almeno 2 litri d'acqua per ogni centimetro della somma delle lunghezze dei pesci ospitati. È in vigore il divieto assoluto di utilizzo di acquari sferici o con pareti curve, ed è obbligatorio dotare le vasche di sistemi di filtraggio e ossigenazione.
  • Equidi (Cavalli, Pony, Asini): È in vigore la tabella comunale con le dimensioni minime dei box di custodia. I ricoveri devono avere un'altezza media non inferiore a 3 metri ed è assolutamente vietato tenere i cavalli sempre legati in posta, dovendo garantire loro una sgambatura giornaliera all'esterno.

4. Tutela della Biodiversità Urbana del Regolamento Comunale (in vigore e applicabili)
Restano pienamente applicabili le norme a tutela della fauna selvatica che convive con il tessuto urbano:

  • Potatura di alberi e siepi: Le operazioni di potatura, abbattimento alberi o taglio dell'erba nelle aree ripariali non possono essere eseguite nel periodo riproduttivo degli uccelli senza l'adozione di misure idonee a evitare la distruzione dei nidi o la morte dei nidiacei.
  • Barriere antirumore trasparenti (Plexiglass): Per evitare l'impatto mortale dei volatili, sui pannelli trasparenti stradali o privati devono essere tassativamente applicate delle sagome adesive nere di falco (con apertura alare da 20 a 40 cm) con una densità minima di almeno una sagoma per ogni metro quadrato di barriera.

5. Regime Sanzionatorio Applicabile

  • Per le violazioni riguardanti l'anagrafe canina, l'omessa custodia con rischio incolumità o la mancata raccolta di deiezioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste direttamente dalla Legge Regionale Toscana n. 59/2009 (fino a 600 o 900 euro a seconda dei casi).
  • Per tutte le violazioni delle norme specifiche ed esclusive del Regolamento Comunale (dimensioni dei recinti per cani, uso scorretto delle catene, violazioni su volatili, acquari, cavalli e barriere antirumore), restano applicabili le sanzioni comunali che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro fino a unax massimo di 500,00 euro, oltre al potenziale sequestro cautelativo dell'animale nei casi in cui si ravvisi una situazione di maltrattamento.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot