Le nuove norme in materia di edilizia privata

Ultima modifica 12 giugno 2018

Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 ," Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", anche noto come "Decreto Sviluppo", entrato in vigore il giorno 14 maggio 2011 introduce alcune significative innovazioni in materia edilizia, intervenendo con alcune modifiche dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e di alcuni articoli del D.P.R. n. 380/01
"Per liberalizzare le costruzioni private" il decreto apporta  modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono :
  a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
  b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
  c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
  d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
  e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
  f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
  g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
  h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali
Si rinvia al testo del Decreto per il dettaglio delle suddette modifiche.
Con questa breve nota si vuole fornire un contributo al fine di cercare di chiarire alcuni aspetti applicativi legati, in particolare, alle disposizioni di immediata e più frequente applicazione.
Si ricorda che si tratta di un Decreto Legge e che, pertanto, le disposizioni in esso contenute possono decadere dopo sessanta giorni se lo stesso non viene convertito in legge o, in caso di conversione possono subire ulteriori modifiche e/o integrazioni.