Giudici Popolari

Ultima modifica 5 giugno 2020

In riferimento all’amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione  di un elenco di iscrivendi  ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell’elenco “iscrivendi” devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto i requisiti.

Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei giudici popolari:

a) Giudici popolari di Corte d'Assise (art. 9 L. 10 aprile 1951 n. 287)

  • Residenza anagrafica nel Comune
  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
  • titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo

b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (art. 10 L. 10 aprile 1951 n. 287)

Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato.

Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari,  allegando copia di un documento di riconoscimento, con una delle seguenti modalità:

1) consegna all'Ufficio Protocollo, Corso Matteotti;

2) invio tramile PEC o email all'indirizzo:elettorale@pec.comune.cascina.pi.it;

3) invio tramite fax al n. 050 719150