Cittadinanza

Ultima modifica 3 giugno 2021

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"

E' possibile che i discendenti di cittadini italiani di antica emigrazione siano, per discendenza paterna, e, dopo l'1 gennaio 1948 anche materna, cittadini italiani. Tali soggetti hanno il diritto di vedersi riconosciuto il loro originario status civitatis. Trattasi, quindi, di un riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis e non di una sua acquisizione.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Requisiti, documentazione richiesta e modalità

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza di cui sopra necessita il possesso di alcuni requisiti.

L'interessato, che ha precedentemente richiesto la residenza per questo motivo, dovrà presentare tutta la documentazione prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1/1991 previo appuntamento presoo l'Uffiicio Stato Civile.

La documentazione da presentare è la seguente:

- CERTIFICATO DI NON NATURALIZZAZIONE: rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non ha mai perso la cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione;

- ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove lo stesso nacque (prima del 1866 è sufficiente il certificato di battesimo)

- ATTO DI MATRIMONIO in originale dell’avo italiano emigrato all’estero che, se contratto all’estero, deve essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione;

- se presente, ATTO DI MORTE in originale dell’avo italiano emigrato all’estero che, se avvenuta all’estero, deve essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione;

- ATTI DI NASCITA, DI MATRIMONIO e, se presenti, DI MORTE di tutti i discendenti in linea retta dall’avo italiano emigrato all’estero fino al genitore del richiedente, in originale e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione;

- ATTO DI NASCITA ed eventualmente DI MATRIMONIO del richiedente e ATTI DI NASCITA di suoi eventuali figli minori, in originale e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione.

 

I tempi di conclusione del procedimento sono di 30 gg. (art. 2, comma 4 della Legge n. 241/1990) dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni per la richiesta di documentazione da parte delle Autorità competenti.

L'istanza,di riconoscimento della cittadinanza, protocollata, deve essere corredata di marca da bollo da 16 euro.

 

 

Cittadinanza a 18 Anni
10-08-2021

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Giuramento Cittadinanza Italiana
10-08-2021

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