TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO - IL CODICE DEL TERZO SETTORE: IL DLGS 117/2017

Ultima modifica 6 novembre 2020

Nel 2017 è stato approvato il decreto legislativo 117/2017 che introduce numerose novità nel terzo settore, i cui spunti più interessanti sono descritti nell’ apposito paragrafo. Più di recente è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale 21 ottobre 2020 che riguarda il registro unico nazionale del terzo settore e che  entrerà in vigore - sostituendo quelli regionali e locali - nel 2021. Vediamo di seguito le parti più interessanti relative al funzionamento di un'associazione e alle sue  relazioni con la pubblica amministrazione.

Nella parte iniziale del decreto, dagli articoli 20 al 28, sono previste delle disposizioni comuni alle associazioni riconosciute e non riconosciute. In particolare all’ articolo 21 si descrive quanto occorre fare in merito all’atto costitutivo e allo statuto; quest'ultimo esprime l’oggetto ed i valori fondanti dell’ associazione.

Le modalità di acquisto della personalità giuridica, sono riportate all’articolo 22, che indica pure la necessità dell’iscrizione al registro nazionale del terzo settore.

Dopo la fase costitutiva, si prendono in considerazione le attività che si ripetono; in particolare si dettano le condizioni per il funzionamento dell’assemblea (articolo 24), le competenze ad essa assegnate (articolo 25). Inoltre sono previste disposizioni per l’organo di amministrazione dell’ associazione (articolo 26), ed altre attività gestionali ed adempimenti (negli articoli successivi).

 

Le organizzazioni di volontariato

La normativa prevede una differenziazione fra tipi diversi di associazione. In particolare definisce le organizzazioni di volontariato all’articolo 32 come associazioni riconosciute o non riconosciute “per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5 avvalendosi in modo prevalente dell' attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.

Inoltre lo stesso articolo prevede che “La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato”.

Gli articoli successivi normano l’attività e la gestione dell’ organizzazione di volontariato, in particolare nella gestione del personale e delle risorse (articolo 33), e nell’ordinamento e amministrazione (articolo 34).

L’articolo 74 invece fornisce dettagli circa il sostegno alle organizzazioni di volontariato ed ai contributi del fondo nazionale per le politiche sociali (di cui al precedente articolo) per la realizzazione di progetti sperimentali, anche in collaborazione con gli enti locali.

Infine l’articolo 84 dettaglia il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, e le misure previste per tale tipologia di ente.

 

Le associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale invece trovano la loro definizione all’ articolo 35: si tratta di associazioni riconosciute o non riconosciute, create “per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.”

Le disposizioni relative all’eventuale personale dipendente sono contenute all’articolo 36.

Le misure di sostegno alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti innovativi “volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attivita' svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali” anche in collaborazione con gli enti locali è prevista all’ articolo 75.

Infine, l’articolo 85 dà indicazioni in merito al regime fiscale applicabile a questo tipo di associazioni.

 

Enti filantropici

L’articolo 37 definisce l’ ente filantropico come un'associazione riconosciuta oppure anche come fondazione, che abbia il “fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.”

L’articolo 38 ha previsioni in merito alla gestione del personale dipendente, mentre l’articolo 39 prevede le modalità di presentazione del bilancio sociale.

 

Reti associative

Un’interessante previsione normativa – contenuta all’articolo 41 - riguarda la costituzione di reti associative, e cioè associazioni di associazioni, che possono essere riconosciute oppure non riconosciute, che possono essere stabilite, anche a livello nazionale, fra associazioni che condividono un oggetto sociale aderendo quindi ad una rete che le rappresenta.

 

Registro unico nazionale del terzo settore

E’ interessante la parte riguardante il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) il cui funzionamento è descritto dall’articolo 45 all’articolo 54.

L’articolo 45 illustra appunto la finalità e le modalità con cui funziona il Registro. Il successivo articolo 46 elenca le sezioni di cui si compone il Registro stesso, divise per tipologia di enti che non prevedono una simultanea iscrizione in due o più sezioni.

L’articolo 47 invece fornisce le modalità con cui un ente del terzo settore può chiedere l’iscrizione al Registro, mentre l’ articolo 49 “estinzione o scioglimento dell’ente”, l’articolo 50 “Cancellazione e migrazione in altra sezione” sono relativi a fasi successive dell’ attività degli enti del terzo settore.

Il contenuto e le modalità di aggiornamento del registro stesso da parte dell’amministrazione preposta, sono dettagliati all’articolo 48, mentre le modalità della revisione periodica sono indicate all’articolo 51, che competono sempre all’ Ufficio del Registro.

I successivi articoli 53 “Funzionamento del Registro” e 54 “Trasmigrazione dei registri esistenti” completano le previsioni in merito all’argomento.

Il decreto 15 settembre 2020 “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.” è stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2020.

Il Registro entrerà in funzione a metà anno 2021 e sostituirà (come previsto dal sopra citato articolo 54) quelli regionali e locali attualmente in essere.

 

Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore

E’ particolarmente interessante la previsione dell’articolo 55 che riguarda la collaborazione con gli enti pubblici previsti all’articolo 1 comma 2 del dlgs 165/2001, in particolare per quel che riguarda la co-programmazione e la co-progettazione.

La co-programmazione riguarda la valutazione congiunta delle bisogni da soddisfare e dei relativi interventi da realizzare, come attività di rilievo su cui l’ente pubblico può impostare la propria attività futura.

La co-progettazione invece riguarda la fase di ideazione delle singole risposte ai bisogni specifici previamente individuati.

 

Convenzioni

Accogliendo richieste più volte avanzate, l’ articolo 56 prevede le modalità di realizzazione di convenzione fra Enti del terzo settore e enti della pubblica amministrazione.

Le convenzioni “devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate” ed altro.

La parte restante dell’articolo dà ulteriori utili indicazioni in merito alla possibilità di stipulare queste convenzioni.

 

Strutture ed autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

Il disposto dell’ articolo 70 - prevede tra l’altro - la possibilità di un’ “'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.”

Ciò è particolarmente interessante per le associazioni che necessitano solo temporaneamente di beni per particolari eventi o manifestazioni.

 

Locali utilizzati

L’articolo 71 prevede la possibilità di concedere in comodato immobili di proprietà pubblica agli enti del terzo settore. In particolare afferma tra l’altro che :

“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.”