Torre civica di CascinaMercantico vista del corso MatteottiSaggio di danza
Sei qui: Home | Statuto

Il comune
Mappa del sito
Organi Istituzionali
Programma politico
Statuto
Regolamenti
Istituzioni e Cittadini online
Uffici
Incarichi professionali
La bacheca del Comune
Tributi
Modulistica generale
Documentazione
Bandi e Concorsi
Gare per acquisti e servizi
Punti Informativi
Il Comune informa
Urbanistica e SIT
Edilizia Privata
Polizia Municipale
Agorą opportunitą finanziarie
Protezione Civile
Profilo del Committente
Trasparenza Valutazione e Merito
Personale
Link alle Istituzioni

La cittą
Indirizzi di pubblica utilitą
La Cittą in cifre
Meteo
Programma Turni Farmacie
Link alle Associazioni

Vivere Cascina
Links ai Servizi
Lavoro
Sistema scolastico
Ambiente
Sociale
Politiche giovanili
Cultura
Sport
Biblioteca
Promozione e Turismo

Se sei...
Cittadino
Impresa


Menu Principale
Domande Frequenti
Link utili









Servizi On-Line
Segnalazione disservizi
Inserimento Curriculum Vitae
F.A.Q.
Fornitori On Line
Servizi scolastici on line

Pagamenti On-Line
Pagamento ICI e COSAP

Ricerca nel sito
 

Login
 Nome Utente
 Password
 Ricordami

Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.

Sondaggio
Cosa vorrei sul nuovo sito del comune

Cronaca locale
Percorsi turistici
Giochi e rebus
Orario di treni e autobus
Cerco e offro lavoro
Archivio fotografico
La storia di Cascina
Esperti online
Interazione tra cittadini


[ Risultati | Sondaggio ]
Voti: 23726 | Commenti: 8


Statuto comunalePagina di stampa | Invia ad un amico
Ultima modifica : 2004-11-16 17:52:23 (10148 letture)


Lo Statuto in formato word e pdf


STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia
Art. 2 - Obiettivi
Art. 3 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
Art. 4 - Albo Pretorio ed informazione

CAPO II
Attivita’ normativa

Art. 5 - Statuto
Art. 6 - Regolamenti e atti deliberativi


TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
Organi Istituzionali

Art. 7 – Organi

CAPO II
Consiglio Comunale

Art. 8 - Elezione, composizione e durata in carica
Art. 9 - Prima adunanza
Art. 10 - Poteri del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 11 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 12 – Attività del Consiglio Comunale
Art. 13 – Linee programmatiche di mandato
Art. 14 - Consiglieri comunali
Art. 15 - Competenze del Consiglio Comunale
Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 18 - Commissioni speciali
Art. 19 - Attività ispettiva
Art. 20 - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 21 – Indennità

CAPO III
Giunta Comunale

Art. 22 - Composizione e presidenza della Giunta
Art. 23 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
Art. 24 - Requisiti degli Assessori



Art. 25 - Durata in carica e surrogazioni
Art. 26 - Revoca della Giunta Comunale
Art. 27 - Revoca degli Assessori
Art. 28 - Dimissioni del Sindaco
Art. 29 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
Art. 31 - Competenze della Giunta
Art. 32 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta
Art. 33 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 34 - Sindaco organo istituzionale
Art. 35 - Competenze del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale
Art. 36 – Facoltà di delega del Sindaco
Art. 37 - Surrogazione del Co.Re.Co. per le nomine
Art. 38 - Potere di ordinanza del Sindaco
Art. 39 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo


TITOLO III
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
Servizi

Art. 40 - Servizi
Art. 41 - Aziende speciali ed Istituzioni

CAPO II
Forme Associative

Art. 42 - Convenzioni
Art. 43 - Consorzi
Art. 44 - Accordo di programma


TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
Struttura Amministrativa

Art. 45 – Criteri e principi
Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 47 - Struttura organizzativa
Art. 48 - Comitato di Direzione

CAPO II
Organizzazione degli uffici

Art. 49 - Personale esterno
Art. 50 - Incarichi professionali
Art. 51 - Struttura burocratica


TITOLO V
PARTECIPAZIONE

CAPO I
Partecipazione popolare

Art. 52 - Ambito di applicazione
Art. 53 - Partecipazione popolare
Art. 54 - Proposte
Art. 55 - Consultazione popolare
Art. 56 - Istanze e petizioni
Art. 57 - Referendum consultivo
Art. 58 - Efficacia del referendum
Art. 59 - Referendum abrogativo
Art. 60 - Materie escluse
Art. 61 - Comitato promotore
Art. 62 - Giudizio di ammissibilità
Art. 63 - Reclami
Art. 64 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 65 - Inizio del procedimento
Art. 66 - Pubblicità e diritto di accesso
Art. 67 - Difensore Civico
Art. 68 - Competenza e poteri
Art. 69 - Ufficio relazioni con il pubblico


TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
Autonomia e controlli finanziari

Art. 70 - Autonomia finanziaria
Art. 71 - Demanio e patrimonio
Art. 72 - Controllo di gestione
Art. 73 - Revisori dei conti
Art. 74 - Regolamento di contabilità


TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Regolamenti

Art. 75 – Regolamenti




CAPO II
Vigenza e attuazione dello Statuto

Art. 76 - Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto
Art. 77 - Attuazione dello Statuto
Art. 78 - Norme applicabili





TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Autonomia

Il Comune di Cascina è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione nata dalla Resistenza e dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.



Art. 2 - Obiettivi

1. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo sociale , economico, civile e culturale della comunità finalizzato alla affermazione dei valori umani con particolare riferimento ai valori e diritti della famiglia e alla loro salvaguardia ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità e alla tutela e salvaguardia dell’ambiente. Il Comune promuove altresì le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e cittadine.
2. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali, opera altresì per:
a)promuovere ed attuare l’impegno sui temi della solidarietà internazionale e della pace, favorendo rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici;
b)rimuovere tutte le cause ostative alla piena attuazione del diritto di cittadinanza da parte dei soggetti portatori di handicap;
c) promuovere la solidarietà sociale, economica fra i cittadini e valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo, favorendo le opportune iniziative delle istituzioni statali, regionali e locali e dei cittadini singoli e associati ed assicurando ad esse la propria collaborazione;
d) perseguire la effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" nella comunità locale, con particolare attenzione ai diritti delle donne per la cui realizzazione predispone strumenti specifici di intervento;
e) garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, favorendo a tal fine l’informazione dei cittadini, singoli ed associati, ed assicurando il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché il diritto di iniziativa e proposta relativamente all’attività amministrativa;
f) assicurare, nelle forme previste dal presente Statuto, la partecipazione alla vita politica ed amministrativa di tutti coloro che costituiscono parte integrante della popolazione presente sul territorio comunale;
g) assicurare, nell’esercizio delle proprie funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali, la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, favorendo il collegamento dei propri organi con i comitati e le libere associazioni esistenti sul territorio attraverso incontri e consultazioni con i rappresentanti dei medesimi, e favorendo altresì l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
h) promuovere il diritto allo studio, la formazione permanente ed azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono lo sviluppo degli individui ed il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.
Art. 3 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone
1. Il Comune di Cascina è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di cui al decreto istitutivo.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Cascina.
3. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Locali.
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento ufficiale.
5. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
6. Il regolamento disciplina l’uso dello stemma, i casi di concessione del medesimo ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale, nonché le relative modalità.

Art. 4 - Albo Pretorio ed informazione

1.Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Generale, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune, potranno essere previste ulteriori e specifiche forme di pubblicità da disciplinare con regolamento.


CAPO II
Attivita’ normativa

Art. 5 - Statuto

1. Lo Statuto comunale, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. I procedimenti per l’approvazione dello Statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l’entrata in vigore, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’art. 4, 3° e 4° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato dall’art. 1, comma 3 della legge 265 del 3 agosto 1999.


Art. 6 - Regolamenti e atti deliberativi

1. Il Comune, oltre a quelli previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dallo Statuto, adotta regolamenti di organizzazione e di esecuzione relativamente alla propria organizzazione ed alle funzioni che esercita.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dello Statuto e dai principi fissati dalla legge.
3. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
5.I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.




TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Organi Istituzionali

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II
Consiglio Comunale

Art. 8 - Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente del Consiglio.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell’assemblea. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. Se anche questi è assente o rifiuta di presiedere, gli subentra il Consigliere successivo in graduatoria che sia presente e accetti di presiedere l’assemblea.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La notificazione degli avvisi di convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della seduta. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non nomini il suo Presidente nella sua prima seduta, esso è riconvocato di diritto per il decimo giorno feriale successivo per discutere l’ordine del giorno non trattato.
4. La seduta è pubblica e la votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità dell’adunanza e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall’apposito Regolamento.
6. Non si fa luogo all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i membri dello stesso e risulta eletto chi nella prima votazione raggiunge i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati e nelle votazioni successive la maggioranza assoluta.


Art. 10 - Poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
a)rappresenta il Consiglio Comunale nell’Ente;
b)convoca il Consiglio Comunale;
c)riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell’art. 57, 7° comma L. 8 giugno 1990 n. 142;
d)dirama l’ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi consigliere;
e)presiede e disciplina la discussione degli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui vi sono indicati, salvo le modifiche decise dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente stesso, di ciascun consigliere e del Sindaco;
f)proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
g)firma, insieme al Segretario Generale o Vice Segretario, i relativi verbali;
h)convoca la conferenza dei Capigruppo Consiliari, di cui all’art. 5 del Regolamento Interno del Consiglio Comunale;
convoca la prima seduta delle commissioni consiliari.
l)assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

Art. 11 -Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, può essere revocato su richiesta motivata e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, con il voto palese favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati. La seduta del Consiglio Comunale è convocata entro i 10 giorni successivi al deposito in Segreteria della richiesta medesima per la relativa trattazione.

Art. 12 - Attività del Consiglio Comunale

1. I criteri, le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale, la fissazione dell’ordine del giorno, il numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni nonché la pubblicità, la presidenza e la verbalizzazione delle sedute consiliari, le votazioni e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dall’apposito Regolamento in conformità al disposto di cui all’art. 11, comma 1, Legge 3.8.99 n. 265.

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato
Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere anche in ambito locale.
Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 14 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato; entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. L’elettorato passivo, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le procedure per la surrogazione degli ineleggibili e comunque la posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle Aziende comunali, dalle Aziende speciali, dalle Unità Sanitarie Locali e comunque dagli enti dipendenti dal Comune, secondo le norme dell’apposito regolamento, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo le norme del regolamento interno del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza preventivo avviso, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Quest’ultimo delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
6. I consiglieri possono costituire Gruppi consiliari secondo le norme del regolamento interno del Consiglio.
7. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari e l’istituzione e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo.
8.Le Commissioni consiliari di cui al presente Statuto sono formate secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto del principio della prevalenza numerica in esse della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
Il Consiglio esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto e nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.
4.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il Regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture per il suo funzionamento. Il Regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.
5. L’esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato alla Giunta.
6. Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
8. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli Statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi anche con riferimento alla previsione di limiti minimi e massimi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
2. Per l’approvazione e l’eventuale modifica dei regolamenti il Consiglio delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta.
3. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
4. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
5. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.
Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti istituite all’inizio di ogni legislatura, entro 30 giorni dall’insediamento della Giunta, in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, i loro poteri, le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente, ognuna per le materie di loro spettanza, le questioni da sottoporre al Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Nell’ambito delle materie di loro competenza, riferiscono al Consiglio Comunale su specifiche questioni, con facoltà di richiedere al Sindaco l’iscrizione delle medesime all’ordine del giorno della seduta.
5. Ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, le Commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d’ufficio.
6. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.
7. Il Sindaco, gli assessori competenti e il presidente del Consiglio hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni.

Art. 18 - Commissioni speciali

Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, istituisce:
a) Commissioni speciali incaricate di esperire, indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;
b) Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione, istituite a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comune, gli Enti e le Aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio. Ove emergano responsabilità individuali di singoli dipendenti, questi dovranno essere sentiti nelle forme previste dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Esse sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza, garantendo però almeno la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.
2. La presidenza delle Commissioni di cui alla lettera b) è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione.

Art. 19 - Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata da qualsiasi consigliere comunale.

Art. 20 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Successivamente al deposito delle liste e delle candidature potrà essere presentato un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, tramite apposita autocertificazione.

Art. 21 - Indennità

1. I gettoni di presenza attribuiti ai consiglieri comunali possono essere trasformati in indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari. E’ demandata al regolamento la disciplina dettagliata di tale istituto.



Capo III
Giunta Comunale

Art. 22 - Composizione e presidenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa esercita le funzioni conferitegli dalle Leggi e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da non più di 10 assessori, dando atto che tale numero è da intendersi, ai sensi del dettato normativo di cui all’art. 33, c.1, L. 142/90 e successive modifiche, pari ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 23 - Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L’atto di nomina dei componenti della Giunta è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
4.Tra i componenti della Giunta il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco, le relative funzioni saranno espletate dall’ Assessore che segue nell’ordine di elencazione del provvedimento di nomina.
6. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi, ed indennità spettanti agli amministratori locali.

Art. 24 - Requisiti degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) non essere coniuge nè ascendente, discendente e, fino al terzo grado, parente o affine del Sindaco;
c) non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi, immediatamente precedenti, alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di Assessore.
d) di non ricoprire la carica di consigliere comunale.
2. L’accettazione alla nomina di Assessore comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta.

Art. 25 - Durata in carica e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

Art. 26 - Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 27 - Revoca degli Assessori

1. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco il quale ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
Art. 28 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.
2. Le dimissioni devono essere immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio il quale deve convocare l’Assemblea entro i successivi dieci giorni. Le dimissioni diventano irrevocabili e producono i loro effetti, trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio.

Art. 29 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l’applicazione dell’art. 7 della Legge 23.4.1981 n. 154, la decadenza del Sindaco è pronunciata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell’art. 25, 2° comma, del presente Statuto.
4. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 25 del presente Statuto.


Art. 30 - Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli assessori.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
6. Alle sedute della Giunta può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
9. Il Segretario Generale assiste alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario Generale stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo Pretorio.
10.Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati.
11.La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 31 - Competenze della Giunta

1. La Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;
b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari, ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
c)proporre i regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
d) proporre al Consiglio:
1) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
2) la contrazione dei mutui e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
3)gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
3. E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e l’approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche e i programmi esecutivi.
4. E’ compito della Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
Art. 32 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 33 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Fatte salve specifiche disposizioni della legge, dello Statuto e del regolamento, tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 34 - Sindaco organo istituzionale
1. Il Sindaco è capo dell’amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 35 - Competenze del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione:
a) rappresenta il Comune;
b) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno e ne determina il giorno dell’adunanza, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento;
c) distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell’articolo successivo; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell’assessore da lui delegato;
d) assicura l’unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
f) indice i referendum comunali;
g) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) rilascia gli attestati di notorietà pubblica e i certificati di indigenza;
i) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, anche nel caso in cui siano individuabili specifiche figure dirigenziali competenti; promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
n) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
o) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
p) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della Legge 142/90 e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Per tutte le nomine in parola, ad eccezione a quelle relative alle collaborazioni esterne, il Sindaco dovrà tener conto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di accesso alle rispettive qualifiche;
q) fa parte della Conferenza dei Sindaci di area della Provincia, ove costituita, quale organo permanente di indirizzo e consultazione per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici;
r)nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;
s) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non affidi l’incarico a soggetto esterno al Comune.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 36 - Facoltà di delega del Sindaco

1. Con suo provvedimento, il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 37 - Surrogazione del Co.Re.Co. per le nomine

1. Tutte le nomine e le designazioni di cui al punto o)del precedente articolo 35 devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 17 comma 45 legge 127/97.

Art. 38 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti statali, regionali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del 3° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 39 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;
e)In casi di emergenza con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell’utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con il responsabile territorialmente competente delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse.
3.Nelle materie di cui al 1° comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.
4.Il Sindaco, inoltre, informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981 n. 66.


TITOLO III
SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
Servizi

Art. 40- Servizi
1. Il Comune di Cascina può provvedere alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali.
2. Il Consiglio Comunale delibera l’esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una "azienda" o una "istituzione";
b) In concessione a terzi, quando sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di "istituzione" per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di "società per azioni" o a responsabilità a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, per la natura del servizio da erogare o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. In tal caso spettano al Comune i poteri di amministrazione e controllo della società; il Comune di Cascina può disciplinare con apposite convenzioni le forme ed i limiti della partecipazione alla società di capitali.

Art. 41 - Aziende speciali ed Istituzioni

1. Le Aziende speciali di cui all’articolo che precede sono dotate di personalità giuridica ed operano con autonomia imprenditoriale secondo il proprio statuto che deve prevedere, fra l’altro, un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.
2. La costituzione delle Aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva lo statuto a maggioranza assoluta.
3. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale la cui attività è soggetta al controllo dei revisori dei conti del Comune.
5. L’Azienda e l’Istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l’obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto prevede la legge.
6. Sono organi delle Aziende speciali e delle Istituzioni:
a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri per ciascuna Azienda speciale o Istituzione, la durata in carica degli stessi, le condizioni di incompatibilità ed i casi di revocabilità;
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Dura in carica cinque anni e può essere revocato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione;
c) Il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei componenti del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta, tra soggetti in possesso delle competenze tecniche e delle qualifiche professionali relative al settore in cui è destinato ad operare secondo le norme dello Statuto o del regolamento dell’Azienda speciale, o dei regolamenti comunali in caso di Istituzioni. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla legge o al regolamento.
7. Il Comune di Cascina conferisce il capitale di dotazione dell’Azienda e dell’Istituzione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati da regolamenti, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali ove approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO II
Forme Associative

Art. 42 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la stipula di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia di Pisa o altre Province per la gestione coordinata di determinati servizi secondo le norme di legge.
2. Le convenzioni suddette possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli stessi enti ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.


Art. 43 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti di partecipare alla costituzione di un Consorzio con altri Comuni o con la Provincia di Pisa o con altre Province limitrofe per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni. Alla gestione del Consorzio di applicano le norme che regolano le Aziende speciali secondo l’art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. La costituzione del Consorzio, i rapporti fra gli enti partecipanti, la costituzione degli organi sono disciplinati dalla legge.

Art. 44 - Accordo di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti o soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo le norme di legge.


TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I
Struttura Amministrativa

Art. 45- Criteri e principi

1. Il Comune organizza gli Uffici ed il Personale secondo criteri di programmazione, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e secondo i seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione tra gli uffici.

Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale

1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativa attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento in conformità ai principi statutari in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, flessibilità della struttura, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3.Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo svolgimento delle professionalità dei dipendenti.
4.Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
5.Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell’utenza.
6.L’Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi.

Art. 47 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in ragione di esigenze tecniche, di direzione e di coordinamento secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento.
2. Le competenze dei dirigenti, nominati secondo quanto disposto dall’art. 35, 1° comma lett. p), sono definite dal Sindaco nei limiti della normativa vigente.
3. Nell’attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione gestionale e funzione politica in forza della quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi, la responsabilità dell’attuazione delle linee di indirizzo stabilite dagli organi in relazione all’attività amministrativa, alla correttezza e all’efficacia della gestione ed agli organi politici poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il regolamento individuerà per ogni tipo di procedimento amministrativo il responsabile di esso.

Art. 48 - Comitato di Direzione

1.Per un migliore esercizio delle funzioni dell’Ente e per favorirne l’attività per progetti e programmi è costituito un gruppo di lavoro permanente, denominato Comitato di Direzione, la cui composizione e i relativi compiti sono demandati al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


CAPO II
Organizzazione degli uffici

Art. 49 - Personale esterno

1. Il Sindaco può procedere alla copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante la stipula di contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. I contratti suddetti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Art. 50 - Incarichi professionali

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Comune sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può conferire incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il conferimento dell’incarico è disposto con provvedimento dirigenziale previa apposita informativa al Sindaco e alla Giunta Comunale i cui pareri obbligatori e vincolanti dovranno essere citati nell’atto di conferimento dell’incarico relativo.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 51 - Struttura burocratica

1. La struttura burocratica del Comune è organizzata sulla base dei criteri di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in attuazione e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della stessa e secondo le disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2. L’Amministrazione Comunale promuove la formazione professionale del personale organizzando corsi di preparazione per i nuovi assunti e di perfezionamento per gli appartenenti ai vari livelli.
3.L’Amministrazione Comunale promuove il confronto con le rappresentanze sindacali unitarie nel quadro di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati.
4. Il confronto deve avvenire nel termine previsto dai contratti collettivi; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale assume le proprie autonome determinazioni.



TITOLO V
PARTECIPAZIONE

CAPO I
Partecipazione popolare

Art. 52 - Ambito di applicazione

1. I diritti di partecipazione sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a coloro che sono residenti nel territorio comunale ed a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi erogati dal Comune.
2. Per quanto non disposto dagli articoli seguenti le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 53 - Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al criterio della partecipazione popolare e ne garantisce, attraverso strumenti idonei, l’effettivo esercizio.
2. Al fine di valorizzare le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato, categorie professionali ed economiche ed enti vari, il Comune prevede la partecipazione istituzionale dei rappresentanti delle stesse in consulte tematiche a carattere territoriale nel campo socio culturale, sportivo, scolastico, di grandi lavori pubblici e dell’assetto urbanistico.
3.Le consulte sono istituite dal Consiglio Comunale con specifica deliberazione che ne definisce la composizione, le procedure di convocazione, gli atti e i provvedimenti sui quali dette consulte sono chiamate ad esprimere parere.
4.Detti pareri si intendono obbligatori. La consulta può assumere anche l’iniziativa autonoma di proporre al consiglio atti deliberativi su temi specifici.
5. Per la gestione dei servizi sociali gli utenti possono costituirsi in comitato allo scopo di concorrere al buon andamento del servizio con le modalità ed i mezzi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
6. Qualunque soggetto può rivolgersi agli organi comunali per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale.
7. I requisiti di ammissibilità, la procedura e le forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento.
8.E’ istituita la consulta dei cittadini non italiani residenti nel Comune.
9.La consulta individuerà uno o più soggetti che parteciperanno alle sedute del consiglio comunale con i diritti e i doveri dei consiglieri comunali tranne l’esercizio del diritto di voto.
10.I componenti la consulta e il rappresentante o i rappresentanti di cui ai commi precedenti saranno eletti, in forma diretta, con modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 54 - Proposte

1. L’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o normativo, può essere esercitata da parte dei cittadini con la presentazione di una proposta che deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori.
2. L’iniziativa popolare può avere anche per oggetto l’istituzione di commissioni di inchiesta. Qualora la proposta venga fatta propria da almeno un quinto dei Consiglieri comunali la Commissione d’inchiesta deve essere costituita.
3. I requisiti di ammissibilità, la procedura, le forme di pubblicità ed i poteri anche di controllo dei proponenti sono disciplinate dal regolamento.

Art. 55 - Consultazione popolare

1. Al fine di garantire la tutela degli interessi collettivi o diffusi e di assicurare che l’attività amministrativa venga esercitata valutando le effettive esigenze della collettività, il Comune utilizza idonee forme di consultazione della popolazione secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
2. La consultazione deve essere effettuata anche nel procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione qualora lo richieda un terzo dei consiglieri comunali.

Art. 56 - Istanze e petizioni

1. I soggetti effettivamente rappresentativi di interessi collettivi o diffusi ed i cittadini in forma individuale o collettiva possono rivolgere al Sindaco istanze o petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della collettività, nonché interrogazioni su determinati e specifici atti o comportamenti anche omissivi dell’Amministrazione.
2. I requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione sono disciplinate dal regolamento che deve inoltre prevedere il termine e le forme della risposta nonché garantirne la pubblicità.

Art. 57- Referendum consultivo

1. Qualora ne facciano richiesta almeno il 5% di cittadini elettori, deve essere indetto il referendum consultivo sugli atti o sui provvedimenti normativi e generali adottati dall’Amministrazione comunale ad eccezione del bilancio, del consuntivo, del Piano Regolatore Generale e del commercio e delle deliberazioni relative a tasse ed imposte comunali e della pianta organica.
2. Il referendum può essere indetto dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, anche sugli atti deliberativi che l’Amministrazione intende adottare.

Art. 58 - Efficacia del referendum

1. Qualora l’atto sottoposto a referendum non sia stato ancora eseguito o si tratti di atti ad esecuzione continuata o differita, l’organo dal quale l’atto è stato adottato può sospenderne l’efficacia.
2. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto. La proposta si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
3. I risultati del referendum devono essere valutati dal Consiglio comunale in una apposita seduta e con le modalità previste dal regolamento entro trenta giorni dallo svolgimento della consultazione.
4. Il regolamento disciplina le modalità di partecipazione del Comitato promotore alla seduta di discussione.
5. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non conformarsi al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.

Art. 59 - Referendum abrogativo

1. Gli atti normativi e generali adottati dall’Amministrazione devono formare oggetto di referendum abrogativo qualora ne facciano richiesta almeno il 10% degli elettori residenti nel Comune.
2. Il referendum è valido se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. L’atto sottoposto a referendum viene abrogato qualora la proposta abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
3. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i requisiti di ammissibilità, la procedura, nonché le forme di indizione e di svolgimento del referendum.

Art. 60 - Materie escluse

1. Il referendum abrogativo è escluso per le deliberazioni che riguardino le seguenti materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
c) assunzione di mutui, applicazione di tributi o tariffe;
d) approvazione del bilancio preventivo o del conto consuntivo;
e) funzionamento del Consiglio Comunale;
f) pianificazione urbanistica e commerciale;
g) interventi volti a garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle minoranze e di quelli inalienabili di ogni singola persona.

Art. 61 - Comitato promotore

1. Il Comitato promotore può esercitare il controllo sulle procedure di svolgimento del referendum consultivo.
2. Con la partecipazione dei soggetti che avevano titolo ad intervenire nel procedimento di formazione dell’atto e sentito il Comitato promotore il Comune può, con le modalità previste dal regolamento, modificare gli atti sottoposti al referendum nel senso indicato nella richiesta popolare, anche raggiungendo un accordo con gli interessati. In tali casi il referendum non viene indetto.
3. Il Comitato dei garanti viene designato dal Consiglio comunale all’inizio della legislatura e di esso fanno necessariamente parte il difensore civico ed almeno un esperto di diritto pubblico.
4. Il regolamento sulla partecipazione determina inoltre la composizione ed i poteri del Comitato promotore e del Comitato dei garanti del referendum.

Art. 62 - Giudizio di ammissibilità

1. Prima della raccolta delle firme necessarie per la indizione del referendum, il testo dei quesiti deve essere sottoposto al Comitato dei garanti che ne valuta la proponibilità.
2. Il Comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
3. Si può procedere alla raccolta delle firme solo se il parere sia stato positivo.

Art. 63 - Reclami

1. Ogni soggetto che sia stato leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto allo stesso organo chiedendone la modifica, la riforma, la revoca o l’annullamento.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, il Collegio di cui al successivo 4° comma, propone all’organo che ha emanato il provvedimento l’accoglimento o il rigetto dello stesso, sentiti i soggetti che avevano partecipato al procedimento di formazione dell’atto ed il soggetto leso, qualora ne facciano richiesta.
3. La proposta non è vincolante per l’organo che è tenuto a decidere il reclamo.
4. Il Collegio è composto da due esperti nella materia, di cui uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio comunale e dal Segretario Generale che lo presiede.
5. Il regolamento disciplina le forme e le modalità di presentazione del reclamo, il termine entro il quale deve essere deciso, nonché la durata, il funzionamento ed i criteri di scelta dei componenti del Collegio.
6. In qualunque fase del procedimento gli interessati possono svolgere per iscritto o oralmente le proprie difese, anche facendosi assistere da un legale.
Art. 64 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti che ne abbiano titolo ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Gli stessi soggetti hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti informalmente dagli organi competenti.

Art. 65 - Inizio del procedimento

1. L’avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l’Amministrazione intende adottare.
2. Nei regolamenti che disciplinano il procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono essere individuati i soggetti ai quali l’avvio del procedimento deve essere comunicato.
3. Il responsabile del procedimento determina, caso per caso, se vi siano altri interessati.
4. Qualora per motivi di celerità non sia possibile comunicare l’avvio del procedimento è necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei tempi consentiti dalle stesse esigenze di celerità.
5. Nel provvedimento devono inoltre essere indicati i motivi che abbiano impedito una completa partecipazione al procedimento.
6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell’informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull’ordine di esame di atti, progetti e documenti che li riguardano.

Art. 66 - Pubblicità e diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione sono pubblici.
2. Nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di formazione degli atti o dei provvedimenti amministrativi il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti all’accesso determinati atti per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. Di tutti gli atti deliberativi a contenuto generale, normativo, di programmazione e di pianificazione, compresi quelli regionali che concludano il procedimento di formazione degli atti comunali, deve essere depositata una copia autentica presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, completa di tutti gli allegati, a libera visione del pubblico.
4. Il regolamento disciplina le modalità con le quali può essere richiesto il rilascio di copia degli atti deliberativi e dei provvedimenti amministrativi ed i casi nei quali può essere rilasciata copia degli atti dei relativi procedimenti, secondo quanto disposto dall’art. 23 della Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 67 - Difensore Civico

1. Al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’attività comunale viene istituito il Difensore civico.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale con una maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri in prima convocazione e dei tre quinti nelle successive.
3. Il regolamento definisce i casi di incompatibilità ed ineleggibilità oltre che la durata della carica alla quale non si può essere eletti (o nominati) per più di due volte.

Art. 68 - Competenza e poteri

1. Il difensore civico è tenuto a svolgere il suo mandato nell’esclusivo interesse dei cittadini, con imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.
2. Nel regolamento deve inoltre essere garantita l’indipendenza e l’autonomia del Difensore civico.
3. Il regolamento disciplina inoltre le cause che possono comportarne la decadenza ed i poteri che gli vengono attribuiti, prevedendo in particolare il dovere di tale organo di segnalare all’Amministrazione i casi di ritardo o di negligenza nell’espletamento delle pratiche ed ogni altro disservizio o abuso imputabile al personale che gli vengano denunciati dai cittadini.
4. Il Difensore civico può, per l’espletamento del proprio mandato, chiedere agli uffici competenti tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari, oltre che copia di tutti gli atti, anche nella fase di formazione dei provvedimenti amministrativi.
5. Il Difensore civico è tenuto a redigere ogni sei mesi una relazione sulla propria attività al Consiglio comunale ed organizza inoltre quella di informazione necessaria per consentire ai cittadini di vedere tutelati i propri diritti ed interessi, nonché l’accesso agli atti amministrativi.

Art. 69 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. L’Ufficio relazioni con il pubblico costituisce l’unità organizzativa di cui dispone il Difensore civico per lo svolgimento della propria attività.
2. Tale Ufficio provvede su richiesta del Difensore civico ad istruire le istanze e le denunce dei cittadini e provvede altresì ad assicurare sia l’informazione che l’attività necessaria per garantire la migliore tutela dei loro diritti ed interessi.
3. Oltre a quanto sopra l’Ufficio relazioni con il pubblico rappresenta la principale struttura preposta al fornire ai cittadini informazioni in merito ad ogni attività di rilevante interesse sociale, culturale o ricreativo promossa sul territorio.



TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

CAPO I
Autonomia e controlli finanziari

Art. 70 - Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell’organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 71 - Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.
2. L’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell’apposito regolamento sull’amministrazione del patrimonio.
3. In ogni caso detti beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge.

Art. 72 - Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per obiettivi, programmi, progetti.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre che il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l’andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all’efficacia ed economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale conosce dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 73 - Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi volti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i revisori.
2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori della società per azioni.

Art. 74 - Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.


TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Regolamenti

Art. 75 - Regolamenti

1. L’attività amministrativa del Comune si esplica attraverso appositi regolamenti che verranno adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II
Vigenza e attuazione dello Statuto

Art. 76 - Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo la pubblicazione nei modi di legge. E’ compito della Giunta renderlo disponibile per tutti i cittadini che ne fanno richiesta e pubblicizzarlo nelle forme più idonee.

Art. 77 - Attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo allo scopo adeguate forme di consultazione delle associazioni, organizzazioni, enti ed altri soggetti, assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica.
2. Al termine di ogni mandato la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione dello Statuto medesimo.

Art. 78 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in quanto compatibile col presente Statuto.

CERTIFICAZIONE

Il presente Statuto, composto di n° 78 articoli, è stato adottato con deliberazione C.C. n. 75 dell’01.12.1999 (sospesa con decisione del C.R.C. n. 331 del 15.12.1999) e n. 20 del 16.02.2000 (quest’ultima inviata al C.R.C come controdeduzioni - entrambe annullate in parte con decisioni del C.R.C. n. 27 e 28 dell’01.03.2000 nella parte relativa all’approvazione dell’art. 22 comma 2 mentre non rilevavano vizi sulla parte restante) e n. 33 del 02.05.2000 (sospesa con decisione del C.R.C. n. 26 del 18.5.2000 e divenuta esecutiva il 10.09.2000 in seguito all’invio di controdeduzioni Prot. n. 9295 dell’11.08.2000) ed è stato affisso in 2^ pubblicazione all’Albo Pretorio dal 07.03.00 al 06.04.00 (delibere C.C. n. 75/99 e n. 20/00) e dall’11.09.00 al 11.10.00 (delibera C.C. n. 33 del 02.05.00) e pubblicato sul B.U.R.T. - parte seconda - n. 44 del 31.10.2000.
In vigore dal 07.04.00 (delibere C.C. n. 75/99 e n. 20/00) e dal 12.10.00 (delibera C.C. n. 33 del 02.05).


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Tiziana Picchi)


Credits: Polo New Tech Comune di Cascina - Corso Matteotti, 90 - 56021 Cascina (PI)
Tel. 050/719.111 - Fax 050/719.311 - Tel. e Fax Verde 800/017.728 - e-mail: infourp@comune.cascina.pi.it
PNT Community Portal v.1.0 powered by MdPro 1.0.5
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!